La normativa sulle MGF... in Italia

La Legge n. 7/2006 ha introdotto nel codice penale l’Articolo 583-bis “Pratiche di mutilazione genitale femminile”, che punisce con la reclusione da 4 a 12 anni chiunque (cittadino italiano o straniero), in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, con interventi di clitoridectomia, escissione, infibulazione e qualsiasi altra pratica che provochi effetti dello stesso tipo; per gli altri tipi di MGF, è prevista la reclusione da 3 a 7 anni.
Se l'intervento è effettuato su una minorenne oppure è realizzato a fini di lucro, la pena è aumentata di un terzo.
Per contrastare il fenomeno dei viaggi nei Paesi di origine per praticare le MGF, l’art.583-bis cod. pen. punisce le MGF commesse all’estero, sia nel caso che a commettere il fatto sia un cittadino italiano o straniero residente in Italia, sia se l'intervento sia effettuato su una cittadina italiana o persona residente in Italia.
Nel caso di condanna di un medico o un altro esercente la professione sanitaria, è prevista la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da 3 a 10 anni (Art. 583-ter cod. pen.).
Per il reato di MGF si procede d’ufficio ed è possibile applicare misure cautelari personali (art. 280 e 287 cod. proc. pen.) e l’arresto facoltativo in flagranza (art. 381 cod. proc. pen.).
Ai genitori o agli esercenti la potestà che richiedono a terzi un intervento MGF nei confronti della figlia, può essere contestato il concorso di reato.
Sanzioni amministrative sono previste (art.8 della Legge n. 7/2006) per l’Ente nella cui struttura è commesso il reato MGF
: l’interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Inoltre, nel caso di ente privato accreditato è revocato l’accreditamento.

....... in Europa

In Europa, solo Gran Bretagna, Norvegia e Svezia hanno adottato leggi specifiche che configurano il reato di mutilazione genitale femminili e puniscono penalmente chiunque pratichi interventi di escissione e infibulazione sul territorio nazionale; gli altri Stati non hanno ritenuto necessario fare ricorso a una autonoma fattispecie penale e le MGF sono ricondotte sotto altri reati (es. lesioni personali).

....... nei Paesi africani

In molti Paesi con etnie a tradizione MGF sono state approvate leggi specifiche per contrastare le pratiche tradizionali, che però trovano grandi difficoltà nella loro attuazione. Le principali disposizioni contro le MGF nei Paesi africani sono consultabili cliccando qui.